Art. 3.
(Fondo per la riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce. Il Fondo ha durata triennale a decorrere dall'adozione del piano di cui all'articolo 2.